1) Ho servizi in varie materie come li devo indicare, a quale graduatoria mi posso iscrivere?
Il candidato può presentare domanda di inserimento nella graduatoria per la quale ha maturato 3 anni di effettivo insegnamento (purché abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell’inserimento nella relativa graduatoria d’istituto) ovvero in altra graduatoria nazionale di un’altra materia per la quale – fermo restando il requisito degli ulteriori 3 anni accademici di effettivo insegnamento – abbia svolto la maggioranza del servizio ovvero, ove non sia possibile individuare la maggioranza del servizio prestato, nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso candidato tra le diverse materie di insegnamento prestato.
Esempio: nel caso di 8 anni nella materia A e 2 anni nella materia B si potrà presentare domanda per entrambe perché nella materia A sono stati maturati 3 anni interi di effettivo insegnamento, mentre nella materia B sono stati maturati 2 anni di insegnamento, cui è possibile sommare un ulteriore anno nella materia A non utilizzato per l’iscrizione nella prima graduatoria (per arrivare al requisito minimo del triennio di insegnamento).
2) Cosa indicare nelle Sezioni D ed E della domanda? Avviso FAQ
Nella “Sezione D” della domanda deve essere indicato per intero il servizio prestato in ciascun anno accademico di effettivo insegnamento, cioè anche quello eventualmente eccedente i 180 giorni minimi annuali richiesti dal decreto per l’accesso alla procedura.
Nella “Sezione E” deve essere invece indicato solo il servizio ulteriore rispetto a quello minimo dei 180 giorni richiesto come requisito di accesso.
Esempio: chi ha svolto 195 giorni di servizio in un anno accademico deve inserire:
- nella sezione D, il servizio per intero e quindi 195 giorni;
- nella sezione E, il servizio ulteriore rispetto al requisito minimo e quindi 15 giorni.
3) Il servizio utile come requisito di ammissione indicato nella “Sezione D”, può essere inserito anche nella “Sezione E” relativo alla stessa materia di insegnamento (ulteriori titoli)? Avviso FAQ
No, in quanto – come nella precedente domanda – il servizio per intero sarà inserito nella Sezione D, mentre nella Sezione E andrà inserito solo il dato numerico pari alla differenza tra il servizio effettivamente prestato e quello minimo richiesto.
Quindi il servizio aggiuntivo viene valutato una sola volta per quello stesso insegnamento e per quella stessa graduatoria alla quale si concorre.
Esempio: chi ha svolto 195 giorni di servizio in un anno accademico su una materia, per la quale chiede l’inserimento in graduatoria, deve inserire:
- nella sezione D, il servizio per intero e quindi 195 giorni;
- nella sezione E, il servizio ulteriore rispetto al requisito minimo e quindi 15 giorni.
Ai fini della valutazione:
- il servizio minimo di 180 giorni viene valutato 2,40 punti (art. 9, comma 1 A), punto 1, lettera a), del decreto in questione;
- il servizio ulteriore di 15 giorni relativo alla stessa materia di insegnamento per la quale si chiede l’inserimento in graduatoria sarà valutato (“per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo […] che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali”) 0,60 punti, ai sensi dell’art. 9, comma 1 A), punto 1, lettera b), del decreto in questione.
4) Nell’ipotesi in cui si chieda l’inserimento in due graduatorie, il servizio fatto valere come requisito di ammissione per una graduatoria può essere inserito negli “ulteriori titoli” dell’altra e viceversa?
Sì, può essere inserito come servizio prestato in altro insegnamento, proprio perché si tratta di insegnamenti e materie diverse.
5) La maggioranza del servizio prestato si riferisce anche al maggior numero di giorni di insegnamento svolti all’interno dell’anno accademico fatto valere?
Sì, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto in questione.
Esempio: chi ha prestato servizio per 3 anni accademici in materie diverse così suddivise:
1) 354 giorni materia A;
2) 250 giorni materia B;
3) 195 giorni materia C.
Il candidato deve concorrere per la graduatoria nazionale relativa alla materia A.
La facoltà di scelta ai sensi del comma 4 residua solo nel caso in cui non sia possibile individuare il maggior numero di giorni del servizio prestato.
Esempio: 180 giorni per ogni anno accademico di servizio.
6) Quando è valido il servizio di 125 ore prestato con co.co.co. ed altre tipologie di contratto?
Il servizio di 125 ore di insegnamento deve essere riferito esclusivamente ai corsi di I e II livello, pertanto è escluso il servizio prestato in altre tipologie di corsi, come ad esempio i corsi pre-accademici (cfr. art. 2, comma 3). Tale servizio può essere inserito nella Sezione E “ulteriori titoli”.
7) Chi ha prestato servizio come co.co.co. in vari corsi appartenenti ad un unico settore disciplinare ma diversi dal servizio che si fa valere, deve dichiararli come stesso insegnamento o come insegnamento diverso?
I corsi previsti dalle declaratorie dell’insegnamento per il quale si concorre sono valutabili come stesso insegnamento.
8) La domanda e i relativi documenti vanno spediti anche in forma cartacea?
No. Gli unici documenti che devono essere presentati in forma cartacea (a mezzo raccomandata o PEC) sono la certificazione relativa al diritto alla riserva del posto, la documentazione relativa ai titoli di preferenza e i titoli di studio o di servizio esteri.
9) Ho un figlio maggiorenne che studia ancora all’università, posso considerarlo “figlio a carico?”
Certamente. Si intendono “figli a carico” i figli maggiorenni (fino a 26 anni) ancora studenti e quindi anche frequentanti l’università (cfr. dPCM 27 dicembre 1988).
10) Raggiungo il requisito dei tre anni con il servizio svolto anche nel mese di luglio 2014, posso inserire tale servizio nella sezione D?
NO. Il servizio quale requisito di ammissione deve essere posseduto alla data del D.M. (30.06.2014); il servizio svolto nel mese di luglio 2014 può essere dichiarato nella sezione E, in quanto in tale sezione possono essere inseriti i titoli di servizio posseduti alla data di scadenza delle domande (31.07.2014).
11) Cosa si intende per “graduatoria” (art. 4 comma 1)?
Deve intendersi qualsiasi elenco di candidati formato a seguito di una procedura di selezione pubblica finalizzata all’inserimento in graduatorie d’istituto e definita secondo i criteri indicati nelle note ministeriali prot. n. 1672 del 2002 e prot. n. 3154 del 2011, nel quale i candidati medesimi sono inseriti secondo un ordine di successione formulato sulla base dei risultati e del punteggio ottenuto a seguito della selezione.